Cani e luoghi pubblici, hai letto il nuovo regolamento? Abbaia forte, scoppia la lite fra vicini
E’ entrato in vigore sabato 4 ottobre il nuovo “Regolamento Comunale sulla tutela degli animali”, approvato dal Consiglio Comunale lo scorso 7 aprile con la delibera numero 33 (leggi qui della lite fra vicini perché il cane abbaia forte e clicca sul link al pdf in fondo all’articolo per leggere, scaricare e conservare il nuovo regolamento). Sono infatti trascorsi i 180 giorni di “sospensione” previsti nel Regolamento, per permettere ai cittadini e alle Pubbliche Amministrazioni di adeguarsi alle nuove norme.
Molti i cambiamenti introdotti, in linea con la legge regionale 59/2009, che modificano sostanzialmente il precedente sistema di regolamentazione. Sono 46 gli articoli del nuovo Regolamento e 2 gli allegati, che definiscono le condizioni con cui devono essere ospitati gli animali nelle abitazioni e le modalità di attendamento di circhi e mostre viaggianti. Infine, per tutte le infrazioni alle disposizioni regolamentari (art.42), sono previste sanzioni da 25 a 500 euro.
Queste le norme più significative e di maggiore novità presenti nel Regolamento:
1-Vengono definite le modalità di detenzione degli animali, sia nelle abitazioni private (art.7) che nei negozi (artt. 14 e 15)
2- Si riconosce l’importanza della promozione della pet therapy e del contatto con i propri animali da compagnia nelle case di cura o nelle strutture di ricovero
3 – Per i cani accompagnati viene stabilita la libertà di accesso, con le relative modalità, nelle aree pubbliche (art.31), negli uffici pubblici e nei negozi (art.32). In quest’ultimo caso agli esercenti viene data la possibilità di vietare l’ingresso ai cani solo previa autorizzazione del Comune (art.32, comma 4)
4 – E’ sancita la possibilità di affidare il proprio cane al canile municipale quando, per gravi motivi, non si è più in grado di tenerlo. L’affidamento sarà a spese del proprietario, salvo particolari condizioni al verificarsi delle quali il Comune si accolla anche i costi di mantenimento (art.33)
5 – In caso di ritrovamento dei cani vaganti di proprietà, il proprietario dovrà rimborsare il Comune delle spese sostenute.
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