Pacchetto scuola, le domande entro il 30 ottobre

Lunedì 5 ottobre si apre il bando “Pacchetto scuola”. Entro il 30 ottobre i cittadini livornesi potranno chiedere al Comune un contributo a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica (libri scolastici, altro materiale didattico e servizi scolastici).  La Regione Toscana, con Delibera della Giunta Regionale n. 803/15, ha infatti confermato le risorse e l’impianto normativo del sostegno economico per il diritto allo studio, confermando che il Comune competente  all’erogazione del contributo è quello di residenza. Il bando (che sarà pubblicato sul sito del Comune www.comune.livorno.it, pagina Educazione e Scuola a partire da lunedì 5 ottobre) è destinato a studenti residenti nel Comune di Livorno iscritti ad una scuola primaria o secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o degli Enti locali, appartenenti a nuclei familiari con indicatore economico equivalente (ISEE) non superiore a € 15 mila euro. Il beneficiario non dovrà produrre documentazione delle spese sostenute.
Questi gli importi del contributo.
Scuola primaria
Tutte le classi € 84,00
Scuola secondaria di I° grado
1° classe € 147,00
2° e 3° classe € 105,00
Scuola secondaria di II° grado
1° classe € 196,00
2° classe € 119,00
3° classe € 133,00
4° classe € 133,00
5° classe € 133,00

Anche quest’anno la Giunta Comunale ha utilizzato la facoltà, prevista dalla normativa regionale, di ridurre l’importo standard dei contributi al 70%, in modo da  garantire l’assegnazione dei contributi ad un numero più elevato possibile di richiedenti risultati idonei dalla graduatoria. Gli importi definitivi potranno essere aumentati in sede di approvazione della graduatoria dei beneficiari fino ad esaurimento delle risorse regionali assegnate.
In sintesi i requisiti per poter accedere al bando sono:
• il valore ISEE per accedere ai contributi è pari a  € 15.000,00;
• per gli studenti della scuola primaria e secondaria di I grado e per il primo biennio della scuola secondaria di II grado qualora lo studente sia ripetente, si iscriva allo stesso Istituto scolastico e/o allo stesso indirizzo di studi e abbia i medesimi libri di testo dell’anno precedente, non può richiedere il beneficio per lo stesso anno di corso di studi;
• gli studenti devono essere residenti nel Comune di Livorno e devono avere un’ età non superiore a 20 anni alla data di scadenza del presente concorso;
• per gli studenti residenti nel Comune di Livorno che frequentano le scuole del territorio comunale:
II modulo per la domanda del contributo “Pacchetto Scuola” dovrà essere ritirato e riconsegnato, debitamente compilato e sottoscritto ai sensi di legge, presso la Segreteria amministrativa dell’Istituzione scolastica di appartenenza dello studente. In alternativa il modulo potrà essere trasmesso, entro i suddetti termini, tramite raccomandata A/R, via fax o tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) ai relativi recapiti della Segreteria amministrativa dell’Istituzione scolastica di appartenenza dello studente;

• per gli studenti residenti nel Comune di Livorno che frequentano altre scuole non del territorio comunale:
Il modulo per la domanda del contributo “Pacchetto Scuola” dovrà essere ritirato e riconsegnato, debitamente compilato e sottoscritto ai sensi di legge,  presso l’Ufficio Comunale – U.O.va Attività Educative – “Ufficio Diritto allo studio”, Via delle Acciughe, 5 – Livorno. In alternativa il modulo potrà essere trasmesso, tramite raccomandata A/R, via fax o tramite PEC (posta elettronica certificata), ai recapiti indicati nel Bando.

• anche quest’anno la D.G.R. n. 803/15 ha introdotto il seguente requisito di frequenza scolastica: qualora la frequenza da parte degli studenti assegnatari dei benefici sia inferiore a due mesi nel periodo dell’anno scolastico compreso tra settembre e febbraio incluso, senza giustificato motivo, il beneficio non verrà erogato.

I requisiti relativi al merito ed all’età – di cui ai precedenti punti 2)-3)-4) – non si applicano agli studenti diversamente abili, con handicap riconosciuto ai sensi dell’art.3, comma 3, della legge n. 104 del 5/2/1992, o con invalidità non inferiore al 66%.

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