Il Tar respinge le istanze di sospensiva di Lucarelli e Scotto

Rigettata perché la pretesa del ricorrente contrasta con le previsioni del Piano Regolatore Portuale. È con questa motivazione che il Tar Toscana ha respinto l’istanza di sospensiva formulata dal terminalista Scotto, che aveva contestato alla Port Authority la scelta di non autorizzarla ad effettuare sul lato sud del Molo Italia, in concessione alla società, le operazioni portuali a servizio della linea di navigazione Cotunav, cliente storico del Porto di Livorno, le cui navi imbarcano e sbarcano principalmente rotabili. “La pretesa delle ricorrenti – si legge nell’ordinanza depositata ieri in segreteria – appare contrastare con la concessione demaniale, non potendo ritenersi comprese, nel concetto di merci varie, quelle rotabili, che richiedono specifiche modalità di trattamento”. Il contrasto tra la Scotto e la Port Authority era nato a seguito della decisione della Cotunav di non rinnovare il contratto che la legava a quello che fino all’anno scorso era stato il suo terminalista di riferimento, il Livorno Terminal Mediterraneo (LTM), e di rivolgersi invece al concessionario Scotto srlu, che opera sul lato sud del Molo Italia. Come si sa, il Piano Regolatore, approvato in Consiglio Regionale l’anno scorso, prevede di concentrare i rotabili nelle aree del porto industriale della Darsena Inghirami (oggi assegnata in concessione a LTM) e della prima metà della sponda ovest del Canale industriale, fino al limite delle aree in concessione a Sintermar. Mentre, stando sempre alle disposizioni del PRP, il Molo Italia è riservato alla movimentazione dei prodotti forestali. La stessa sorte è toccata anche all’istanza di sospensiva proposta dal Lucarelli Livorno Terminal. La società, che movimenta rotabili nelle aree in concessione (accosto 33 sul canale industriale e accosto 54, presso il bacino Firenze), lavorando unicamente per la Tirrenia, aveva chiesto all’Autorità Portuale di poter disporre, sia pure in via provvisoria, del lato nord del Molo Italia, anche per far fronte ad un asserito aumento dei traffici. Per il Tar non sussiste il danno grave e irreparabile che possa giustificare l’emissione del provvedimento cautelare.

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