La Confcommercio spiega i costi “black list” e regime “CFC”

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 dell’11 maggio 2015, sono stati pubblicati due Decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze (rispettivamente, del 27 aprile 2015 e del 30 marzo 2015), che riscrivono le liste degli Stati o territori, con riferimento ai quali si applicano le limitazioni di deducibilità dei costi previste dall’art. 110, comma 10, del TUIR, e di quelli considerati a regime fiscale privilegiato, passibili di rientrare nella disciplina delle “CFC” (“Controlled Foreign Companies”).

1.   Costi “black list”.

Con riferimento ai costi sostenuti con società localizzate in Paesi “black list”, l’art. 110, comma 10, del TUIR, prevede, come noto, che non siano ammessi in deduzione i costi derivanti da operazioni intercorse con società localizzate in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello non sia sensibilmente inferiore a quello italiano.

Il Decreto del 27 aprile 2015 modifica il Decreto del 23 gennaio 2002, al fine di applicare il principio, contenuto nell’art. 1, comma 678, della legge di stabilità 2015, in base al quale l’individuazione degli Stati o territori della “black list” deve essere effettuata avendo riguardo solo al criterio dell’assenza di un adeguato scambio di informazione, ai fini fiscali, con l’Italia.

All’interno del Decreto in esame, permane la suddivisione tra paradisi fiscali “puri”, paradisi fiscali “con eccezioni”, paradisi fiscali “limitatamente a determinate tipologie societarie”.

Tra i paradisi fiscali “puri”, vengono esclusi Stati come la Malaysia e le Filippine, mentre vi resta Hong Kong.

Tra i paradisi fiscali “con eccezioni”, rimangono il Bahrein e Monaco, mentre sono espunti gli Emirati Arabi e Singapore.

Nell’ambito dei paradisi fiscali “limitatamente a determinate tipologie societarie”, vengono eliminati solo la Costarica e le isole Mauritius.

2.   Regime “CFC” (“Controlled Foreign Companies”).

Per quanto concerne il regime “CFC”, come noto, gli articoli 167 e 168 del TUIR, disciplinano il regime delle società estere controllate e collegate, che sancisce l’imputazione per trasparenza dei redditi derivanti da società che risiedono o sono localizzate in Stati che non consentano un adeguato scambio di informazioni e che al contempo prevedono un livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia.

Il Decreto del 30 marzo 2015, modificando l’art. 1, comma 1, del Decreto del 21 novembre 2001, elimina dalla lista degli Stati aventi un regime fiscale privilegiato, le Filippine, la Malaysia e Singapore.

Inoltre, viene abrogato l’art. 3 del medesimo Decreto del 21 novembre 2001, in base al quale le disposizioni “CFC” si sono potute applicare a taluni Stati (come Costarica, Panama, Dominica, Mauritius, Svizzera), limitatamente a particolari soggetti od attività.

Le nuove disposizioni si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

 

 

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