Equitalia, ecco cosa pagare entro il 28. I dettagli

Rientrano nell’agevolazione l’Irpef e l’Iva e anche le entrate non erariali come il bollo dell’auto e le multe per violazione al codice della strada

Secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2014 entro il prossimo 28 febbraio i contribuenti hanno la possibilità di pagare in un’unica soluzione, senza interessi di mora e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi affidati entro il 31 ottobre 2013 a Equitalia per la riscossione. I cittadini interessati dovranno attivarsi per valutare la loro situazione e scegliere se aderire, ma in caso di dubbi è sempre opportuno chiedere chiarimenti agli sportelli di Equitalia dove gli addetti forniranno tutte le informazioni necessarie e la massima assistenza. Rientrano nell’agevolazione, per esempio, le entrate erariali come l’Irpef e l’Iva e, limitatamente agli interessi di mora, anche le entrate non erariali come il bollo dell’auto e le multe per violazione al codice della strada elevate da Comuni e Prefetture. Restano invece escluse le somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti, i contributi richiesti dagli enti previdenziali (Inps, Inail), i tributi locali non riscossi da Equitalia e le richieste di pagamento di enti diversi da quelli ammessi (l’elenco è disponibile sul sito www.gruppoequitalia.it). La definizione agevolata è applicabile anche in presenza di rateizzazioni, sospensioni giudiziali o altre situazioni particolari.

Come funziona. La definizione agevolata riguarda le cartelle e avvisi di accertamento esecutivi emessi per tributi di competenza delle Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, del Demanio, del Territorio, delle Dogane e dei Monopoli), Uffici statali (per esempio Ministeri e Prefetture) ed Enti locali (Regioni, Province e Comuni), affidati a Equitalia entro il 31 ottobre 2013.

Verifica delle cartelle. Per capire se i tributi inseriti nelle cartelle/avvisi rientrano nella definizione agevolata i contribuenti devono prendere visione della propria situazione debitoria e verificare innanzitutto la data in cui le somme dovute sono state affidate all’agente della riscossione e il tipo di atto ricevuto. Queste informazioni sono contenute nell’estratto di ruolo che si può chiedere agli sportelli di Equitalia.

L’agevolazione. Per tutte le cartelle/avvisi che rientrano nell’agevolazione il contribuente non dovrà pagare gli interessi di mora, che maturano dalla data di notifica della cartella in caso di mancato pagamento delle somme entro i 60 giorni previsti. Inoltre, per le cartelle/avvisi emessi per conto dell’Agenzia delle Entrate, e quindi riferite a entrate erariali, non si paga anche il tributo relativo agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, indicati nella cartella di pagamento e nell’estratto di ruolo.

Dove e come pagare. In tutti gli sportelli di Equitalia e negli uffici postali tramite bollettino F35, indicando tassativamente nel campo “Eseguito da” la dicitura “Definizione Ruoli – L.S. 2014”. Per la corretta ricezione del pagamento, si consiglia di utilizzare un differente bollettino F35, completo di codice fiscale, per ciascuna delle cartelle/avvisi che si vuole pagare in forma agevolata.

Nel dettaglio è possibile usufruire delle agevolazioni per cartelle e avvisi esecutivi i cui tributi riguardano i seguenti Enti:

Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, del Demanio, del Territorio, delle Dogane e dei Monopoli);

Uffici statali (Ministeri, Prefetture, Commissioni Tributarie ecc.);

Enti locali (Regioni, Province e Comuni).

Nel dettaglio non è possibile usufruire delle agevolazioni per:

somme dovute per sentenze di condanna della Corte dei Conti;

somme dovute agli enti previdenziali (Inps, Inail);

tributi locali non riscossi da Equitalia;

richieste di pagamento di enti diversi da Agenzie fiscali, Uffici statali, Enti locali

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