Vigili estivi, stop assunzioni. Oggi la festa del Corpo

Una nostra lettrice ha interpellato Quilivorno.it affinché si potesse avere una risposta certa al riguardo delle assunzioni estive degli agenti della municipale. “Vi scrivo per portare alla luce un problema che da una settimana a questa parte riguarda tutti i comuni a vocazione turistica in Italia, quindi compresi tutti quelli della nostra costa e non solo – scrive la lettrice –  L’uscita del decreto legge Enti locali ( 78/2015) così per come è scritto viene interpretato come divieto assoluto di assumere personale nei comuni, comprendendo anche gli agenti di polizia municipale a tempo determinato. Questo mette in seria difficoltà tutti i comuni che alla data dell ‘uscita del decreto non avevano ancora assunto gli agenti”.

Al riguardo ha risposto al dottoressa Michela Pedini, Titolare Posizione Organizzativa Sezioni Territoriali Sicurezza e Mobilità della polizia Municipale di Livorno – “Tra le esigenze specifiche dei comuni, in particolare di quelli turistici , c’è quella del rafforzamento dei corpi di polizia municipale, mediante assunzioni a tempo determinato, per la durata appunto della stagione turistica.
L’articolo 5 del d.l. 78/2015, rubricato “Misure in materia di polizia provinciale” punta a ricollocare i dipendenti dei corpi di polizia provinciale nell’ambito della polizia comunale. Fino alla vigenza del d.l. 78/2015 non v’era dubbio che la legge 190/2014 consentiva ai comuni, sia pure nel rispetto delle previsioni dell’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 convertito in legge 122/2010, di assumere agenti di polizia comunale, per esigenze stagionali: infatti, il comma 424 blocca le assunzioni a tempo indeterminato (e quelle di cui all’articolo 110, comma 1, del d.lgs 267/2000), ma non quelle a tempo determinato.
Nelle bozze circolare nei giorni precedenti la pubblicazione del d.l. 78/2015 sulla Gazzetta Ufficiale, il comma 3 dell’articolo 5 era arricchito dalla specificazione espressa della possibilità per i comuni di effettuare assunzioni di agenti di polizia municipale per fare fronte ad esigenze di natura stagionale.
Cosa dispone, invece, il testo definitivo dell’articolo 5, comma 3? Eccolo: “Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale”.
Come si nota, non c’è alcuna espressa previsione che consenta l’assunzione di vigili “stagionali”.
La norma è scritta certamente in modo da poter essere interpretata come divieto assoluto di assumere, con qualsiasi tipologia contrattuale e, dunque, comprendendo anche qualsiasi contratto flessibile e per primo quello a tempo determinato, personale da destinare alla polizia locale. Il comma 3 usa il verbo “reclutare”: ciò conferma sul piano lessicale che ai comuni, insomma, è consentito solo di acquisire il personale provinciale dei corpi di polizia e nessun’altra ulteriore e diversa alternativa. In primo luogo, l’articolo 5 del d.l. 78/2015, subordina il transito dei poliziotti provinciali all’adozione delle leggi regionali di riordino delle funzioni provinciali che tardano ad essere emanate.
La speranza è che in sede di conversione del d.l. 78/2015 si possa ripristinare le norme contenute nelle bozze e poi cancellate. Il problema è che il Parlamento ha 60 giorni per confermare, modificare o cancellare il decreto, un tempo davvero troppo lungo se si considera che un’eventuale cancellazione potrebbe arrivare a fine agosto, quindi a stagione praticamente conclusa. Per il momento alle amministrazioni comunali che non hanno provveduto alle assunzioni stagionali prima del 20 giugno non rimane che lavorare sulla possibilità, piuttosto remota, di riuscire ad assorbire il personale della Polizia Provinciale per il periodo estivo. Di qui la disparità di trattamento tra agenti a tempo determinato assunti prima del venti e quelli “rimasti fuori”dalle assunzioni. Molti comuni hanno invocato interpretazioni dell’articolo 5, comma 3, del d.l. 78/2015 in modo da coordinarlo con il comma 424 della legge 190/2014, intendendo sola esclusa ogni forma di reclutamento con qualsivoglia tipologia contrattuale a tempo indeterminato (e quindi possibile quella a tempo determinato.) Speriamo che qualcosa si smuova…”.

 

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