Patente e libretto, Aci fa chiarezza sulla nuova legge
D’ora in poi, il medesimo intestatario dovrà figurare su patente e libretto di circolazione di quei veicoli, motoveicoli o rimorchi che risultino in dotazione ad una persona per più di trenta giorni. Il nuovo obbligo è indicato nell’art. 247-bis co. 2 del DPR 495/1992, in relazione a quanto previsto nella Circolare n. 15513/2014 del Ministero dei Trasporti. A partire dal 3 novembre, si prevede che l’utilizzatore del mezzo o l’intestatario (sempre a seguito di delega da parte del primo), debbano richiedere l’annotazione sulla carta di circolazione degli atti che consentono tale tipo di utilizzo del veicolo a terzi.
Lo spirito della norma. Con l’intento, in teoria pur lodevole, di facilitare l’individuazione dei responsabili delle infrazioni legate a una tristemente diffusa pratica d’intestazioni fittizie, questa piccola rivoluzione andrà a coinvolgere atti di natura giuridica. La norma riguarda le società di autonoleggio, i veicoli in comodato, quelli di proprietà di minorenni non emancipati e interdetti, quelli messi a disposizione della P.A. a seguito di una pronuncia giudiziaria.
Le certezze. Innanzitutto, occorre fare chiarezza sull’assoluta non retroattività della norma. Chi sino a oggi ha già avuto a disposizione un mezzo non di proprietà prima del 3 novembre, non risulta interessato. E’ altrettanto sicuro chei familiari, a patto che siano conviventi, siano esentati dall’obbligo di aggiornare la carta. Idem per chi è iscritto all’Albo degli autotrasportatori e svolge l’attività con licenza, per i rimorchi superiori alle 3,5 tonnellate, per i taxi, i noleggi con conducente e per gli autobus.
Le precisazioni. Da un lato, va premesso che non si conosce il metodo con il quale verranno effettuati i controlli. In qualsiasi caso, appare impraticabile sanzionare chi prende in prestito un’auto privata, sia da un parente (con residenza differente) o da un amico, in quanto si tratta di un accordo non accompagnato da documenti. Nessuna possibilità di attestare l’inizio della locazione gratuita e di conseguenza, la ‘famigerata’ scadenza dei 30 giorni. La successiva Circolare n. 23743 del 27 ottobre scorso ha chiarito che i 30 giorni vanno intesi come consecutivi, anche a cavallo di due anni solari differenti. Trenta giorni non solo per quanto concerne l’uso ma anche il periodo entro il quale decorrono i termini per la comunicazione. La già menzionata Circolare ha precisato inoltre che l’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione non sussiste in caso di: utilizzo di veicoli aziendali a titolo di ‘fringe benefit’, utilizzo promiscuo di veicoli aziendali e utilizzo del medesimo veicolo aziendale da parte di più dipendenti.
Costi e vantaggi. La mancata ottemperanza prevede una multa salata, che può spaziare dai 705 ai ben 3526 euro. Una sanzione che, comunque non prima dal prossimo dicembre (la violazione deve dimostrare l’uso di un veicolo per almeno un mese), si estenderà pure a un provvedimento amministrativo pari al ritiro della stessa carta di circolazione. Le spese da affrontare invece ammontano a 25 euro complessive per effettuare la modifica e mettersi in regola (16 euro sono destinati all’imposta di bollo ed altri 9 euro sono riservati invece ai diritti di Motorizzazione). Una spesa che può apparire modica, se non fosse che si tratta di gabella che si va ad aggiungere a una lunga lista di prelievi forzosi ai quali la categoria degli automobilisti sono già da tempo tristemente sottoposti.
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