Caldaie, scatta l’autocertificazione

Prende il via giovedì 1 ottobre la nuova campagna di autocertificazione degli impianti di riscaldamento e condizionamento presenti nel Comune di Livorno.
Le autocertificazioni attestano il corretto esercizio e manutenzione dell’impianto di riscaldamento e valgono quale ispezione effettuata (salvo ispezioni a campione non onerose che il Comune può predisporre).
Le autocertificazioni possono essere presentate soltanto dai soggetti manutentori degli impianti, dal 1° ottobre 2015 fino al 30 settembre 2016.  A seconda della tipologia di impianto, tale dichiarazione avrà validità un anno, 2 anni o 4 anni, come previsto dal regolamento regionale (allegato A al DPRG 25/R del 3/3/2015).

Il pagamento può essere eseguito:
– alla Tesoreria del Comune di Livorno (Palazzo comunale, via del Consiglio);
– tramite bonifico bancario, codice Iban IT24R0620013917000000000096 con la causale “Autodichiarazione Impianto Termico ”.

Occorre poi ritirare il bollino adesivo (da attaccare all’autocertificazione) recandosi, con l’originale della ricevuta del versamento, all’Agenzia Energetica della Provincia di Livorno (via Pieroni, 27). Il bollino dovrà essere compilato in ogni sua parte con il numero di impianto, il codice fiscale del responsabile dell’impianto e l’intestatario del contratto di fornitura del combustibile, e dovrà essere applicato alla caldaia e sulla copia del rapporto di controllo rilasciato dal manutentore, che attesta il corretto esercizio e la manutenzione dell’impianto.
Tale rapporto di controllo, completo di timbro e firma del manutentore, assunzione di responsabilità e bollino, vale come autocertificazione dell’utente e deve essere consegnato all’Agenzia Energetica.
Tutte queste operazioni devono essere svolte in nome e per conto dell’utente da parte della ditta di manutenzione previo specifico accordo tra utente e ditta.
Se l’autocertificazione non viene presentata entro il 30 settembre 2016 o risulta incompleta, saranno effettuate ispezioni sugli impianti con onere a totale carico dell’utente.
Saranno erogate sanzioni amministrative al manutentore in caso di non corretto adempimento delle operazioni di manutenzione, al responsabile d’impianto che non provvede alla manutenzione o che impedisce l’effettuazione dell’ispezione (a titolo di esempio, reiterato rifiuto della raccomandata, impedimento alla esecuzione del controllo ecc.). In questo caso il Comune comunicherà all’Azienda di distribuzione del gas l’impossibilità ad eseguire l’ispezione, con conseguenze che possono portare anche al distacco della fornitura. Considerato che la nuova normativa sugli impianti termici (DPR 74/2013 e regolamento regionale) ha generato alcune errate interpretazioni sulla frequenza delle manutenzioni delle caldaie, è opportuno specificare che non ci sono variazioni e che le manutenzioni devono essere svolte conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni di uso e manutenzione dell’impianto fornite dalla impresa installatrice. Per gli impianti esistenti, privi delle istruzioni di uso e manutenzione, spetta alla ditta incaricata della manutenzione fornire le istruzioni all’utente, esplicitamente in forma scritta, facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi. Inoltre, con la periodicità dell’autodichiarazione dell’impianto termico, come riportata nella tabella sopra, il tecnico deve effettuare anche il controllo di efficienza energetica, durante il quale deve essere rilevato il rendimento di combustione (prova fumi). Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’Agenzia Energetica (tel. 0586/200007, fax 0586/203847, orario di apertura al pubblico martedì e giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17.30) o visitare i siti www.ealp.it ewww.comune.livorno.it

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