Bollo sulle auto d’epoca, Aci spiega

Imposta regionale divenuta obbligatoria anche per i mezzi che vantano oltre 20 anni dalla data di produzione/immatricolazione

A poco più di tre mesi dall’approvazione della Legge di Stabilità 2015, la Regione Toscana ha definito i criteri concernenti il pagamento della “tassa di possesso e/o di circolazione” per i veicoli costruiti da oltre vent’anni. Infatti, lo scorso 25 marzo il Consiglio regionale ha promulgato, su proposta della Giunta, la L.R. n. 37, normativa che prevede all’art. 20 alcuni significativi cambiamenti riguardanti il regime di tassazione per i mezzi ultraventennali.
Come prima cosa, occorre tener presente che l’anno di riferimento deve essere quello di fabbricazione -in Italia o in un altro Stato- che comunque, salvo prova contraria, coincide con quello di immatricolazione; secondariamente, le agevolazioni fiscali variano a seconda che si tratti di veicoli ultraventennali oppure ultratrentennali.

L’attuale normativa. Una diversa tassazione è stata introdotta a partire dal periodo d’imposta decorrente dal 1° gennaio 2015, esclusivamente per i veicoli costruiti tra i 20 ed i 30 anni: vige ancora il regime della “tassa di possesso” con versamento della cifra corrispondente ai kw, ma con una riduzione del 10% rispetto alla tariffa ordinaria. Per gli stessi veicoli ultraventennali non corre più l’obbligo della presentazione di una domanda di agevolazione, tantomeno dell’iscrizione a registri storici, mentre si prescinde del tutto anche dall’uso che viene fatto dei mezzi. Per gli autoveicoli e motoveicoli ultratrentennali sono rimaste invece invariate le preesistenti modalità di pagamento. In ogni caso, il calcolo degli importi avviene automaticamente, con applicazione percentuale della riduzione.

Chi aveva già pagato prima dell’aumento. Qualora siano già stati corrisposti nei primi mesi dell’anno gli importi dell’ormai soppressa tassa forfettaria, poiché trattasi di aumento retroattivo, gli utenti hanno facoltà di adeguarsi, versando le differenze ad integrazione della nuova “tassa di possesso ridotta” entro il 30/9/2015, senza incorrere nell’addebito di sanzioni od interessi. Anche per i ritardatari che non hanno ancora provveduto ad alcun versamento, è possibile pagare secondo le nuove tariffe entro la stessa data, evitando l’applicazione di cifre aggiuntive. Dopo tale termine sarà effettuabile un versamento avvalendosi del ravvedimento operoso, secondo le modalità ordinarie.

Dove pagare. Tutte le Delegazioni ACI sparse sul territorio provinciale dispongono di sportelli predisposti al servizio esazione-bollo, con personale altamente professionalizzato ed aggiornato anche per il pagamento di queste nuove tasse, perlopiù legate al mondo delle auto di interesse storico-collezionistico. Al fine di una precisa tassazione e per agevolare gli operatori nell’esame di eventuali casistiche particolari, si raccomanda sempre l’esibizione della carta di circolazione. Non tutte le Regioni hanno infatti deliberato di adottare variazioni tariffarie, oppure è stata territorialmente registrata l’adozione di misure del tutto diversificate di tassazione per le auto d’epoca: prima di effettuare qualsiasi versamento, da ciò deriva la necessità di procedere con un’attenta verifica della residenza dell’intestatario e della Regione beneficiaria del tributo.

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