Pattini e skate vietati tra i pedoni, ecco perché

Pattini, tavole, monopattini, skateboard e tutti i cosiddetti, in gergo, acceleratori di velocità possono esser utilizzati sulla pista ciclabile? Il titolare posizione organizzativa Sezioni Territoriali Sicurezza e Mobilità, dr.ssa Michela Pedini, fa chiarezza in materia rispondendo ai tanti cittadini che chiedono informazioni.

Velocipedi – Art. 50 cds. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita,omissis…
Art. 68 cds. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonché:
a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;
b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello;
c) per le segnalazioni visive: anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui lati. 2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza
QUINDI IL MONOPATTINO NON è UN VELOCIPEDE (neppure gli altri acceleratori di velocità: pattini, skateboard, tavole)
Art. 3 , punto 39 cds.Una pista ciclabile “parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi”. QUINDI IL MONOPATTINO NON può essere utilizzato su pista ciclabile. (Chi sostiene che oggi si può circolare sulle piste ciclabili, si appella alla Legge n. 85 del 22.3.2001. Questa però è semplicemente una delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada. Di per sè quindi non detta norme, ma indirizzi. L’articolo 2, che detta “Principi e criteri direttivi”, recita “I decreti legislativi di cui all’articolo 1 dovranno essere informati agli obiettivi di tutela della sicurezza stradale e di riduzione di costi economici, sociali e ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonché di fluidità di circolazione anche mediante l’utilizzo di nuove tecnologie, sulla base dei seguenti PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI: […], dd) prevedere che pattini a rotelle, nonché tavole a spinta, possano circolare nelle piste ciclabili e nelle altre aree urbane individuate nei piani urbani del traffico, con l’obbligo di osservare il comportamento prescritto per i pedoni. ”. Questa legge quindi non dice che si puo’ pattinare sulle piste ciclabili, dice che invita il governo a prendere in considerazione l’argomento. Questo punto non è ancora preso in considerazione da ulteriori provvedimenti.)
Nel Codice della Strada, Articolo 190 “Comportamento dei pedoni”, lo skateboard è assimilato ad un acceleratore, ed è vietato:
Comma 8:« La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade »
Comma 9:« È vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti>>.
Si contemplano due illeciti: a) utilizzo degli acceleratori di andatura sulla carreggiata: “si tratta di una circostanza oggettiva, per quanto riguarda l’accertamento della violazione del caso; b) utilizzo degli acceleratori di andatura sugli spazi destinati ai pedoni in modo da creare pericolo: “ si dovrà comunque effettuare una valutazione in ordine all’esistenza di una situazione ostativa per l’utilizzo degli acceleratori di andatura; sarà quindi opportuna una descrizione della situazione di fatto (es. presenza di numerosi pedoni, bambini, forte velocità del trasgressore, comportamento azzardato, ecc) da riportare nel verbale. Si noti che nel primo caso la sanzione è, per così dire, automatica, mentre per il secondo caso si suggerisce di valutare le circostanze e sanzionare il responsabile solamente se abbia creato pericolo per i pedoni. QUINDI IL MONOPATTINO NON può essere utilizzato sulla carreggiata delle strade. QUINDI IL MONOPATTINO NON può essere utilizzato sugli spazi destinati ai pedoni in modo da creare pericolo (teoricamente potrebbe essere usato su un marciapiede deserto).

ART. 3 cds DEFINIZIONE DI AREA PEDONALE
2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali. CON APPOSITA PREVISIONE E IDONEA SEGNALETICA L’USO DEL MONOPATTINO POTREBBE ESSER CONSENTITO IN AREA PEDONALE (ma non vi sono casi a Livorno). Si tenga presente che spesso le aree pedonali sono caratterizzate da materiali quali pietre o piastrelle che possono riportare danni a causa dell’uso di acceleratori di velocità con conseguente necessita di risarcimento degli arredi danneggiati. In particolare alcuni giuochi con acceleratori di velocità quali lo Street-skating , non possono prescindere dall’utilizzo di elementi di arredamento urbano quali, marciapiedi, scalinate, corrimano;uso di queste strutture da parte degli sportivi può creare problemi di sicurezza e incolumità dei passanti, e degradazione delle strutture stesse. CONCLUSIONE: pur auspicando la diffusione di mezzi di spostamento diversi dai veicoli a motore con tutti i benefici sull’ambiente e sull’organismo che ben conosciamo, allo stato attuale gli acceleratori di velocità (e quindi il monopattino non elettrico) possono essere utilizzati solamente nelle aree all’uopo destinate.

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