Rigassificatore, definiti i confini dell’area off limits

La Capitaneria di Porto di Livorno, in data 19 luglio 2013, ha emesso l’Ordinanza contenente le specifiche sulle aree di interdizione intorno al Terminale unitamente ad alcuni dettagli tecnici relativi al fronte sicurezza. L’Ordinanza entrerà in vigore dal giorno di arrivo del rigassificatore nell’area di installazione, previsto per la fine del mese di luglio, così come riportato nello stesso documento della Capitaneria.
Nell’Ordinanza viene richiamata l’iscrizione del Terminale di rigassificazione galleggiante “FSRU (Floating Storage and Regasification Unit) Toscana” al registro Navi Minori e Galleggianti della Capitaneria di Porto di Livorno, con il numero 10153, e specificato che “FSRU Toscana” sarà posizionato davanti le coste toscane, mediante un sistema di ancoraggio che ne permetterà la libera rotazione a 360°. Le zone di interdizione alla navigazione nella area intorno al Terminale. Per garantire la sicurezza della navigazione di tutte le unità in transito nelle acque circostanti il rigassificatore, sono state previste le tre seguenti aree di forma circolare aventi il centro in corrispondenza del punto di posizionamento del Terminale sopra indicato:

 Zona d’interdizione totale alla navigazione, con raggio pari a 2 miglia nautiche. È vietata la navigazione, la sosta, l’ancoraggio, la pesca nonché qualunque altra attività di superficie o subacquea. L’ingresso in tale area è consentito unicamente alle navi metaniere dirette a “FSRU Toscana” che abbiano avuto la preventiva necessaria autorizzazione all’ormeggio da parte della Capitaneria di Porto, le unità navali necessarie per le operazioni di ormeggio/disormeggiodelle navi metaniere al Terminale (Rimorchiatore Corrado Neri e Rimorchiatore Costante Neri), i mezzi di serviziooperanti sull’impianto per il trasporto di personale/merce e per le attività a esso connesse, la nave guardiana LNG Guardian, i mezzi impiegati nelle iniziali operazioni di installazione, i mezzi di polizia che dovranno preventivamente, in prossimità dell’area di interdizione, informare il rigassificatore della propria presenza e i mezzinautici espressamente autorizzati di volta in volta dalla Capitaneria.

 Zona di limitazione, a traffico disciplinato, contigua alla precedente e compresa tra 2 e 4 miglia nautiche. È vietato qualunque tipo di attività fatto salvo il passaggio in transito a una velocità che non sia superiore ai 10 nodi. Le rotte delle unità in transito in questa zona dovranno essere rettilinee e impostate in maniera tale da escludere il transito nella zona di interdizione totale.

 Zona di preavviso, contigua alla precedente e compresa tra 4 e 8 miglia nautiche. È consentita la sosta solo per comprovate necessità e/o emergenze comunicando immediatamente allaSala Operativa della Capitaneria di Porto di Livorno le motivazioni che hanno determinato tale condotta. Qualora le condizioni meteo lo permettano e a insindacabile giudizio della Capitaneria, sarà inviato in assistenza uno o più rimorchiatori. Tutte le unità che si trovino in quest’area saranno soggette a monitoraggio e plottaggio della rotta anche da parte del rigassificatore.

In prossimità del Terminale, quale ausilio integrato al monitoraggio delle aree sopra descritte, sarà presente la nave guardiana, “LNG Guardian”, con compiti di vigilanza sull’area di interdizione con raggio pari a 2 miglia nautiche, nonché di pattugliamento, primo intervento antincendio e antinquinamento. Oltre alla sopracitata Ordinanza per la Sicurezza della Navigazione, la Capitaneria di Porto ha emesso una ulteriore Ordinanza al fine di disporre i mezzi utilizzati e le modalità con cui verranno svolte le attività di installazione del Terminale.

 

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