Andiamo a convivere? Prima firmiamo il contratto. I dettagli sull’open day

Sabato 30 novembre tutti i Consigli Notarili Distrettuali aprono le porte alla cittadinanza, contemporaneamente su tutto il territorio nazionale, per fornire approfondimenti sul tema delle convivenze.
Durante gli incontri i notai illustreranno gli aspetti patrimoniali che i conviventi possono disciplinare, nel rispetto della legge italiana, attraverso i contratti di convivenza. In città è possibile recarsi al Consiglio Notarile Distrettuale di Livorno in Corso Amedeo 34.
Tutte le altre info le trovate qui.

COSA SONO? Sono accordi – che devono risultare da apposito atto scritto – con cui la coppia definisce le regole della propria convivenza attraverso la regolamentazione dell’assetto patrimoniale della stessa – prima che abbia inizio o durante lo svolgimento del rapporto – ed alcuni limitati aspetti inerenti i rapporti personali (ad es. la designazione dell’amministratore di sostegno). L’accordo può essere impiegato anche per regolamentare le conseguenze patrimoniali della cessazione della convivenza. Si tratta di un contratto redatto dal notaio a cui le parti si rivolgono per ottenere un prodotto giuridico mirato, cucito addosso alle proprie specifiche esigenze con un taglio pratico, qualora si intenda iniziare una convivenza e sorga l’esigenza di “programmarne” lo svolgimento, ad esempio in fase d’acquisto di un immobile o nell’ambito di una vicenda successoria.

CHI LI PUO’ FARE? Tutte le persone che, legate da vincolo affettivo, decidono di vivere insieme stabilmente (c.d. convivenza more uxorio). Non ci si riferisce ad un qualsiasi tipo di rapporto tra due o più persone ma specificatamente alla sola unione di vita stabile tra due persone legate da affetto che decidono di vivere insieme al di fuori del legame matrimoniale o perché è loro preclusa la possibilità di sposarsi (si pensi a due conviventi dello stesso sesso o a persone già unite in matrimonio ma per le quali non sia ancora intervenuta sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio) o perché è loro precisa volontà quella di non soggiacere al vincolo matrimoniale.

QUALI DOCUMENTI I CONVIVENTI DEVONO PRESENTARE AL NOTAIO PER STIPULARE UN CONTRATTO DI CONVIVENZA? In primo luogo, vanno presentati:

i documenti di identità (ad es. carta d’identità);

le tessere sanitarie per l’attribuzione del codice fiscale;

i certificati che comprovano lo stato civile dei conviventi (stato libero, separazione legale, divorzio, ecc…);

eventuali accordi e/o pronunce di separazione o divorzio che abbiano precedentemente interessato uno o anche entrambi i partners, dai quali potrebbero derivare obblighi e statuizioni tali da poter incidere sul contenuto dello stipulando contratto di convivenza. Andranno, poi, presentati tutti i documenti relativi ai beni, ai rapporti, alle situazioni che si intendono disciplinare con il contratto di convivenza, di modo che il notaio incaricato possa disporre di tutte le informazioni necessarie o anche soltanto utili per la sua redazione; ad esempio se con il contratto di convivenza si intendono disciplinare le modalità di uso della casa adibita a residenza comune, necessiterà copia dell’atto di acquisto di detta casa, se di proprietà di uno o di entrambi i conviventi, ovvero copia del contratto di locazione, se detenuta in locazione.

CHE DURATA HANNO I CONTRATTI NEL TEMPO? La durata “naturale” del contratto di convivenza coincide con la durata del rapporto di convivenza. E’ logico quindi subordinare gli effetti del contratto alla permanenza del rapporto di convivenza. Ciò non toglie che vi siano alcuni accordi destinati a produrre i loro effetti proprio a partire dalla cessazione del rapporto di convivenza: si pensi a tutti gli accordi che fissano le modalità per la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza, al fine di evitare nel momento della frattura, tutte quelle discussioni e rivendicazioni, causate dalle inevitabili tensioni del momento. Se nel contratto sono contenuti anche accordi di questo tipo, alla cessazione del rapporto di convivenza, il contratto continuerà a trovare applicazione proprio per disciplinare la fase di definizione dei rapporti patrimoniali e la divisione dei beni comuni, mentre cesserà di produrre qualsiasi effetto con riguardo a tutti i restanti accordi che presuppongono il permanere di un rapporto di convivenza (gli accordi sulla partecipazione alle spese comuni, gli accordi sull’acquisto in comune di beni, ecc. ecc.).

QUANTO COSTA? Non esiste un costo “fisso” per simili contratti, proprio perché non si tratta di contratti “standard” a contenuto prefissato. Si tratta, infatti, di contratti a contenuto “variabile”, a seconda di quelle che sono le esigenze e le aspettative dei conviventi. Tutto, quindi, dipende da quello che in concreto viene regolamentato con il contratto di convivenza. Lo stesso trattamento fiscale varia a seconda del tipo di accordi che vengono siglati (imposta di registro o imposta di donazione per eventuali trasferimenti di beni o assunzioni di obbligazioni a titolo gratuito).

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