Contro le regole per i dipendenti comunali il sindacato è pronto ad azioni di protesta

Il S.U.L.P.M. (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Municipale), RIFIUTA di accettare l’immagine che è stata fatta passare per i propri dipendenti dall’amministrazione in occasione dell’avvenuta pubblicazione del Codice di Comportamento approvato dalla G.C. nei giorni scorsi e palesato alla stampa locale con tanta “passionalità” dall’amministrazione comunale. A seguito del DPR 62 del 16 aprile 2013 che applica l’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, l’Amministrazione Comunale di Livorno, ha approvato il cosi detto “Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Livorno”, informandone si preventivamente i Sindacati ma NON tenendo di conto purtroppo delle eccezioni avanzate da questa O.S e anche da altre e che sono state fatte in merito a previsioni normative che sono state inserite dall’amministrazione comunale nel codice disciplinare ma NON previste dai principi generali dettate della norma nazionale (un motivo ci sarà stato ???) e che a nostro avviso limitano la libertà di opinione dei dipendenti quando questi agiscono nella sfera di privati cittadini.
Quindi, partiamo da un dato certo: un codice con principi generali che esiste da anni e che prevede che ogni amministrazione provveda ad approvarne uno proprio entro il termine del 31 gennaio, una approvazione di un codice disciplinare alla scadenza del termine estremo previsto dalla legge. Previsioni normative che vanno ad influire sulla totale libertà di opinione di critica dei dipendenti quando questi agiscono nella sfera privata e non come dipendenti pubblici. Altro che vantarsene!
Ma andiamo oltre e concentriamo la nostra attenzione sul dettato definitiva dell’articolo 12, comma 2 del Regolamento approvato dall’amministrazione comunale nel quale si legge: ”Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell’amministrazione. Il diritto di critica del lavoratore nei confronti dell’amministrazione, anche in qualità di cittadino che interviene su questioni afferenti il governo della Comunità, si esplica con modalità tali che l’eventuale formulazione di opinioni ed espressioni, anche apertamente polemiche, è rapportata a parametri di correttezza e civiltà, specie se tale critica è esternata pubblicamente.”
Una delle maggiori espressioni di una vera democrazia è quella riguardante la possibilità di manifestare liberamente il proprio pensiero. Questo diritto, si concretizza già con le grandi rivoluzioni del XVIII secolo. Anche il legislatore rivoluzionario, nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, aveva, infatti,espressamente previsto, all’art. 11, che la libera comunicazione del pensiero e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell’uomo, ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi determinati dalla legge”.

La nostra Costituzione della Repubblica italiana garantisce, all’art. 21, garantisce il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Gli articoli 9, 10 e 11 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, e ratificati con legge dallo Stato Italiano, confermano la sussistenza di un diritto inalienabile alla libertà di manifestazione del proprio pensiero. E’ natura che anche al lavoratore, quale membro della collettività, sia garantita la libertà di pensiero. Se questo assunto aveva ed ha una valenza generale, con la legge n. 300/70, il c.d. Statuto dei Lavoratori, è stato sancito a livello normativo una garanzia alla libertà di pensiero del lavoratore nell’impresa. Infatti proprio l’articolo di esordio dello Statuto, dispone che i lavoratori senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il loro pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge. Si tratta, in buona sostanza di una affermazione di principio che vale a delineare i principi ispiratori di tutta la legge,anzi, di tutta la normativa giuslavorista. I principi enunciati sono di rango costituzionale, non sono previsti di una sanzione che colpisca la loro violazione, come ad esempio l’art. 28 della legge 300/70, che censura il comportamento antisindacale. In linea generale, comunque, qualunque comportamento lesivo del diritto della libertà di espressione deve considerarsi tout court illegittimo.

Scopo della disposizione legislativa è di riaffermare il fondamentale principio di libertà riconosciuto dall’art. 21 Costituzione, impedendo che il datore di lavoro si avvalga della sua posizione di supremazia per comprimere la libera manifestazione di pensiero da parte dei suoi dipendenti nei luoghi di lavoro. Oggetto tutelato dalla norma è indiscutibilmente la libertà di manifestazione del pensiero, in ogni sua forma, anche attraverso i mezzi telematici e a maggior ragione nel caso che il lavoratore esplichi il suo diritto di libertà di manifestazione di pensiero e quindi anche di critica nella sfera di privato cittadino. Con la previsione normativa riportata nel dettato del comma 2 dell’articolo 12 del regolamento disciplinare approvato dal Comune di Livorno si corrono i rischi di gravi compressione del diritto di esercizio della libertà di manifestazione di pensiero del Dipendente anche quando questo, al di fuori dell’orario di lavoro ed in sfera privata di semplice e privato cittadino si trovi ad esprimere pubblicamente le proprie opinioni su atti o comportamenti messi in essere dall’Amministrazione Comunale perché queste eventuali “critiche”, secondo il Regolamento, devono essere rapportate “a parametri di correttezza e civiltà, specie se tale critica è esternata pubblicamente”. Già ma chi decide e chi è il soggetto chiamato a “giudicare” se tali opinioni di critica espresse dal dipendente, ora si sottolinea in veste di privato cittadino, non sono conformi ai parametri di correttezza e civiltà ??? La risposta è: Lo stesso soggetto che è oggetto della critica !!!! Cioè il datore di lavoro Amministrazione Comunale e che decide se dare quindi avvio all’iter disciplinare per il privato cittadino (ops.., anche dipendente) che si è permesso di manifestare la sua libertà di opinione e di critica !!! Ma nel nostro ordinamento non abbiamo forse il principio della divisione dei poteri oppure il medesimo soggetto può avere contemporaneamente i ruoli di: legislatore (cioè si fa le regole), pubblica accusa (cioè decide se per lui sono da contestare violazione alle regole da lui fatte) e poi di giudice (cioè decide se sono state violate le regole che lui prima ha fatto, poi ha deciso erano da contestare, e che pena poi anche applicare ….) ??? Appare evidente il non rispetto del principio di “Terzietà del Giudice” ed elemento essenziali del «giusto processo», costituzionalmente garantito (art. 111 Cost.), i requisiti della terzietà e dell’imparzialità del giudice garantiscono e tutelano la serenità, l’equilibrio, il distacco e l’indipendenza di giudizio del singolo giudice rispetto alle parti e all’oggetto della controversia.

Ma allora, ci domandiamo: Esperti Redattori ed organi legislativi locali, hanno rispettivamente letto bene ciò che hanno scritto e ciò che hanno poi approvato tenendo di conto della completa e piena tutela del diritto del dipendente lavoratore di manifestare la propria opinione quando questo agisce come privato cittadino e dei suoi altrettanti diritti alla giusta e possibile difesa oltre che della necessità di avere l’imparzialità del giudicante ??? Le norme anticorruzione le vogliono per primi di dipendenti che da onesti lavoratori e cittadini si sentono offesi da queste fattispecie di previsioni disciplinari e sono i primi a salvaguardia del proprio onore ed orgoglio di onesti lavoratori a servizio della collettività che vogliono la trasparenza, la meritocrazia, la NON corruzione, la riduzione della spesa pubblica. Ed allora passiamo ai fatti concreti ed iniziamo a discutere ed attuare una forte riduzione delle spese pubblica, della politica, dei tripli o quadrupli incarichi di dirigenti o funzionari e della rivisitazione dei loro stipendi e premi che complessivamente sono sino a oltre 10 volte quelle dei dipendenti, della pubblicazione sul sito dell’ente di ogni spesa, (anche se di solo un centesimo, e delle relative motivazioni per cui è stata fatta) con soldi pubblici da tutti quanti, politici e dirigenti inclusi. Contro questo articolo del Codice di Comportamento riteniamo anche noi doveroso fare una dura contestazione utilizzando tutti gli strumenti democratici a disposizione, dalle assemblee, manifestazioni, e valutando ogni suggerimento o iniziativa che verrà dai lavoratori e che potrà anche esplicarsi attraverso eventuali percorsi giudiziari; chiediamo che l’art. 12 consti del solo primo comma, ugualmente all’art.12 del D.P.R. 62 del 16 aprile 2013.

Il Segretario Generale Provinciale di Livorno S.U.L.P.M. Riccardo Martelloni

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